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Edizione provinciale di Genova


Coppa Liguria Seconda e Terza: accettato il reclamo, Ravecca ai quarti

Il Ravecca vince il ricorso e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria ai danni del Borgo Incrociati. Un grave errore della società del presidente Marchese che ha schierato un giocatore squalificato rendendo vana l'impresa di ribaltare la sconfitta dell'andata con una vittoria netta in casa degli avversari.
Rimane il risultato sul campo, invece, per Nuova Oregina e Begato che ha visto i primi passare il turno grazie al successo per 2-1.
Dopo queste decisioni si determinano gli accoppiamenti per i quarti di finale.

 

QUARTI DI FINALE - Andata 9 novembre - Ritorno 23 novembre
Carcarese Calcio - Val Lerone
Avosso - Nuova Oregina
Carignano - Ravecca
Vecchio Castagna - Antica Luni
Il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle gare si terrà venerdì 28 ottobre 2016, alle ore 15.30, presso la sede del Comitato Regionale Liguria.

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 19/10/2016 RAVECCA 1972 - BORGO INCROCIATI
Il G.S.
premesso che in data 20 ottobre u.s. è pervenuto formale reclamo presentato dalla società RAVECCA 1972 la quale ha dedotto la posizione irregolare di uno dei giocatori della società BORGO INCROCIATI;
che, in particolare, trattasi del Signor Francesco ASTORINO nato il 13 luglio 1988, il quale ha preso parte alla gara in oggetto indossando la maglia n. 7;
che, più precisamente, la reclamante ha dedotto come il sullodato fosse stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione;
che, conseguentemente, ad avviso della società Ravecca 1972 lo stesso non avrebbe dovuto prendere parte alla gara in parola;
che il reclamo è stato tempestivamente fatto pervenire a Questo Comitato ed è stato tempestivamente inoltrato alla società reclamata;
che, ad oggi, non sono pervenute a Questo Giudice controdeduzioni da parte di quest’ultima;
che, in effetti, dal Comunicato Ufficiale n. 17 del 13 ottobre 2016 risulta la squalifica del Signor Francesco ASTORINO per una gara per recidiva in ammonizione;
che detta squalifica avrebbe dovuto essere scontata nell’ambito della competizione nella quale è stata irrogata, cioè la Coppa Liguria II°/III° Categoria;
che, pertanto, la gara in cui il Signor Astorino avrebbe dovuto scontare la squalifica de qua era quella contro la società Ravecca 1972 calendarizzata per il 19 ottobre u.s.;
che, come consta dal referto arbitrale, il predetto tesserato ha partecipato alla gara in questione;
ciò premesso e ritenuto, visto l’art. 17 co. 5 C.G.S., delibera l’inflizione della seguente sanzione nei confronti della società BORGO INCROCIATI:
- perdita della gara con il risultato di 0-3.

 

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  Scritto da La Redazione il 27/10/2016
 

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