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Gara del 1/11/2018 CANALETTO SEPOR – JAMES [terminata sul campo 3-2]
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe cui il ddg afferma di essersi accorto di aver arbitrato la gara senza AA di parte, per la sua totalità;
visto il preannuncio di reclamo ed reclamo presentato dalla società James, ove la predetta società si duole della mancata disposizione da parte del ddg degli AA di parte;
vista la Regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio la quale prevede che quando non sia prevista la designazione di assistenza ufficiali dell'arbitro, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro per assolvere a tale funzione un loro tesserato; visto altresì l'art. 63 comma 2 delle NOIF;
considerato che il Regolamento nella sezione "guida pratica" prevede che per tutta la durata della gara debbano esservi due assistenti di parte;
atteso che dal referto arbitrale non risulta una specifica responsabilità delle società nel mettere a disposizione loro tesserati per assolvere a tale funzione, anche tale situazione è scaturita esclusivamente da una mera dimenticanza del ddg nel pretendere che in campo fossero presenti due AA di parte,
P.Q.M.
dispone la ripetizione della gara in questione.
Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della stessa.