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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    

CU33: lavoro con gli straordinari per il Giudice Sportivo

Ogni settimana leggere i Comunicati Ufficiali del giovedì, da quello Regionale fino alle varie Delegazioni, è qualcosa di davvero speciale. Un piccolo quadretto della follia umana intorno e dentro un campo di calcio. Nessuno la passa liscia, dall'Eccellenza alla Terza Categoria fino ad arrivare ai Campionati Giovanili. Per un motivo o per un altro. Dalle risse con più partecipanti, agli scatti d'ira dei singoli soggetti, ai tifosi o genitori inferociti, al dilettantismo assoluto di alcuni dirigenti, ai poveri arbitri, a volte incapaci ma pur sempre vittime. Un campionario assoluto di una "bellezza" disarmante che strappa un risolino amaro che ti lascia a bocca aperta.
Di seguito rilasciamo alcuni stralci del CU33 del Comitato Liguria che narra del weekend appena trascorso.

 

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara del 9/12/2018 BUSALLA CALCIO - MOLASSANA BOERO A.S.D.
Il G.S.
" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
" Atteso che sulla distinta di gara della Società MOLASSANA BOERO A.S.D. compare, con il n.º 10, il calciatore NDIAYE PAPA MASSAMBA, nato il 15/9/1996;
" Considerato che il predetto calciatore ha preso parte alla gara in questione, subendo il provvedimento disciplinare dell'espulsione per doppia ammonizione al 30' del 2º tempo;
" Considerato, altresì, che il medesimo calciatore è stato svincolato automaticamente in data 01.07.2018 dalla Società ASD CITTA' DI GANGI (C.R. Sicilia), con lo "Status 71", dilettante extracomunitario mai tesserato all'estero;
" Preso atto che, a seguito delle verifiche effettuate per l'inserimento dei provvedimenti di espulsione nel sistema, al fine della registrazione delle sanzioni, il calciatore di cui trattasi, alla data della disputa della gara in oggetto, non risultava tesserato;
" Preso, altresì, atto, dalle verifiche effettuate presso i competenti uffici del Comitato Regionale L.N.D.che la pratica risulta essere stata creata dalla Società MOLASSANA BOERO A.S.D. ed inviata con firma elettronica solo il giorno precedente alla gara, ma che comunque non è stato possibile ratificarla ufficialmente in quanto il processo risulta in "errore", a causa dell'irregolarità della necessaria documentazione presentata;
" Che, pertanto, al momento della disputa della gara in oggetto il tesseramento non era ancora avvenuto;
" Atteso che, ai sensi dell'art. 17 c. 5 lett. a) C.G.S. alla società la quale abbia fatto partecipare alla gara un calciatore che non avesse titolo per prendervi parte è inflitta la punizione sportiva della perdita della gara e che, nel caso di specie, sussiste la responsabilità della società, del dirigente accompagnatore quale responsabile della redazione della distinta, nonché del calciatore medesimo;
" Visti gli artt. 10 cc. 2 e 4, 19 c. 1 e 29 c. 8 lett. a) del CGS, nonché l'art. 66 cc. 2 e 4 delle NOIF
P.Q.M.
Infligge le seguenti sanzioni:
" Perdita della gara per 0-3 alla Società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
" Ammenda di Euro 200 alla Società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
" Inibizione fino a tutto il 14 febbraio 2019 al Dirigente Accompagnatore Ufficiale, CASTIGLIONE Stefano, della Società MOLASSANA BOERO A.S.D.;
" Squalifica per tre giornate al calciatore NDIAYE PAPA MASSAMBA – di cui una per il provvedimento di espulsione comminatogli dal ddg, in occasione della gara in questione – a decorrere dalla data dell'avvenuto suo eventuale tesseramento.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/03/2019
BACIGALUPI PIER LUIGI (RAPALLO RUENTES 1914)
Protestava in maniera veemente contro il ddg ed un AA, in occasione dell'annullamento di una rete, appoggiando più volte le mani sul corpo ad entrambi e profferendo una frase ingiuriosa al loro indirizzo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
VICINI GIACOMO (VALDIVARA 5 TERRE)
Contestava una decisione arbitrale, rivolgendo al ddg una frase irriguardosa, con l'aggiunta di un'espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava il proprio comportamento toccando, inoltre, al petto il ddg con le dita di una mano.

 

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BALOSTRO ALESSIO (VALLESCRIVIA 2018)
Per aver tirato un calcio ad un avversario, senza conseguenze lesive (Infrazione rilevata da un AA).

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 CADIMARE CALCIO
Per non aver impedito l'ingresso – lasciando aperto il cancello – a persona non autorizzata e non identificata, che accedeva fino alla zona spogliatoi ed insultava il ddg.

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 31/01/2019
CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (COLLI ORTONOVO)
A gioco fermo, in occasione dell'espulsione di un proprio calciatore, gridava una frase ingiuriosa al ddg; alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva un applauso ironico al ddg, ripetendo il medesimo epiteto ingiurioso. Al termine della gara, rientrava sul tdg,rivolgendo, in tono alterato e minaccioso, frasi ingiuriose ad un AA, inseguendolo quasi fin dentro lo spogliatoio, continuando ad ingiuriarlo (Infrazione rilevata da un AA).

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara del 9/12/2018 TARROS SARZANESE SRL - RICCO LE RONDINI
Il G.S.
" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
" Atteso che la stessa è stata sospesa definitivamente al 43' del 1º t., per mancanza del numero minimo di calciatori della società RICCO' LE RONDINI, a causa di cinque espulsioni comminate dal ddg;
" Visto l'art. 73, comma 2 delle NOIF;
P.Q.M.
Dispone di infliggere la sanzione della perdita della gara alla società RICCO' LE RONDINI con il punteggio di 0-3.
Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg, durante il periodo di tempo disputato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA

Euro 75,00 TORRIGLIA 1977
Per il comportamento dei propri sostenitori, che insultavano il ddg per buona parte del 2º t., proseguendo anche al fischio finale.

Euro 100,00 PONTELUNGO 1949
Per l'errata distanza sul tdg del punto del calcio di rigore, rispetto alla linea di porta e, di conseguenza, dell'arco posto al di fuori dell'area di rigore (ripristinati prima dell'inizio della gara, grazie alle misurazioni effettuate dal ddg, a seguito di espressa riserva presentata dalla società ospitata) e per la mancanza di acqua calda nella doccia dello spogliatoio dell'arbitro.

Euro 100,00 RICCO LE RONDINI
A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati, che ha portato alla sospensione definitiva della gara.

Euro 75,00 SARZANA CALCIO 1906 SRL
Per aver danneggiato i propri tesserati la porta dello spogliatoio loro assegnato in campo avverso, frantumandone e staccandone il vetro inferiore.

Euro 50,00 VECCHIO CASTAGNA QUARTO
Per la presenza di dati anagrafici errati di un calciatore sulla distinta di gara (infrazione rilevata d'ufficio).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE
FERRARI DIEGO (RICCO LE RONDINI)
A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio ad una coscia, lasciandogli un segno evidente e con fuoriuscita di sangue.
Successivamente, abbandonando il tdg, correva verso il cancello che consentiva l'uscita dal recinto e, forzandolo, riusciva ad aprirlo, arrivando alla tribuna e discutendo animatamente con il pubblico che era sceso numeroso verso la ringhiera che delimita la tribuna dal recinto.
SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE
DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)
In concorso con due compagni, colpiva gli avversari con calci e pugni a gioco fermo, infierendo anche su un altro avversario ancora steso a terra per un fallo subìto in precedenza.
FIOCCHI MANUEL (RICCO LE RONDINI)
In concorso con due compagni, colpiva gli avversari con calci e pugni a gioco fermo, infierendo anche su un altro avversario ancora steso a terra per un fallo subìto in precedenza.
MARTINEZ CARLOS (RICCO LE RONDINI)
In concorso con due compagni, colpiva gli avversari con calci e pugni a gioco fermo, infierendo anche su un altro avversario ancora steso a terra per un fallo subìto in precedenza.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ARTIANO CHRISTIAN (BORGHETTO 1968)
Colpiva un avversario con un forte calcio da tergo, con palla non a distanza di gioco, procurandogli forte dolore e leggera zoppia visibile a fine gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PEZZETTI NICHOLAS (SAN LAZZARO LUNENSE)
Rivolgeva al ddg un epiteto ingiurioso a carattere discriminatorio.
MOSCAMORA PIETRO (PRAESE 1945)
Al termine del 1º t., trovandosi nel tunnel che conduce agli spogliatoi, colpiva un avversario con un pugno al volto, senza conseguenze lesive.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA 3 GARE
MESSINA GAETANO (SAMPIERDARENESE)
Allontanato per proteste nel corso del 2º t., a fine gara, nella zona spogliatoi, urlava al ddg espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA 2 GARE
BIATO NILDO (CAMPESE F.B.C.)
A fine gara, mentre il ddg si dirigeva verso il proprio spogliatoio, lo intercettava, protestando sguaiatamente nei suoi confronti e minacciando un intervento presso gli Organi Federali.

 


CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA 5 GARE
GARBARINO MIRKO (REAL FIESCHI)
Allontanato all'inizio del 2º t. per reiterate proteste nei confronti del ddg, usciva dal tdg e si posizionava nella zona spogliatoi, da dove rivolgeva espressioni ingiuriose e minacciose al ddg, per tutta la restante parte della gara, aizzando, inoltre i propri calciatori, sia contro il ddg, sia contro gli avversari, rischiando, più volte, di far scoppiare delle risse in campo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
INSELVINI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
A gioco fermo, reagiva ad un fallo subìto, spintonando e colpendo alla nuca un avversario.

 

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

Gara GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.-JAMES del 28/11/2018
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Considerato che il risultato della stessa è stato omologato, con pubblicazione sul C.U n.° 32 del 06/12/2018;
Preso atto che in data 10/12/2018, con mail ordinaria indirizzata alla casella di posta elettronica dell’Ufficio Tornei del Comitato, il Segretario della Società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., produceva copia di una mail ordinaria, inviata in data 29/11/2018, alla casella di posta elettronica del Giudice Sportivo LND a cui era allegato un reclamo della medesima Società;
a motivo del fatto che:
l’arbitro avrebbe decretato la fine della gara di cui trattasi, dopo 28 minuti del 2° t., in luogo dei 40 previsti;
l’allenatore ed i dirigenti della reclamante, avrebbero subito fatto notare il fatto all’arbitro stesso;
il ddg, dopo circa 15’ minuti, accortosi dell’errore chiedeva alle squadre di rientrare sul tdg, cosa che non avveniva, poiché molti calciatori erano già sotto la doccia;
Atteso che, tuttavia, tale reclamo non risulta mai essere pervenuto all’Ufficio del Giudice Sportivo;
Considerato che, comunque, una volta venuti a conoscenza del predetto reclamo, in data 10/12/2018, si è provveduto a contattare l’arbitro della gara in questione, il quale, con proprio supplemento di rapporto in pari data, ha, invece confermato il completo, regolare svolgimento della gara medesima, ribadendone tutta la scansione temporale e senza minimamente accennare a quanto eccepito, invece, dallaSocietà GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.;
Richiamato l’art. 46, 1° c. del CGS, il quale recita “I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, previsti dall’art 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice Sportivo, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara cui si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla Società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38, comma 7. L’attestazione dell’invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo”;
Visto l’art 38, comma 7 del CGS, il quale prevede che “Tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica certificata…..”;
Considerato che –a prescindere da ogni ulteriore, eventuale considerazione- il reclamo di cui trattasi non è stato inviato nel rispetto di alcuna delle procedure previste dall’art 38, comma 7 del CGS ed anche a volerlo considerare quale “preannuncio”, ugualmente tali procedure non sono state rispettate, per cui lo stesso è da considerarsi irricevibile;
P.Q.M.
Dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla Società GOLFOPARADISOPRORECCOC.A., disponendo di incamerarne la tassa;
Conferma l’omologazione della gara GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.-JAMES del 28/11/2018, avvenuta con pubblicazione sul C.U n.° 32 del 06/12/2018.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal proprio allenatore in campo avverso.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA 11 GARE (UNDICI !!!  NdR)
BOSCHI FABIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
Già richiamato dal ddg per proteste nei suoi confronti sul finire del 1º t., mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi per l'intervallo, continuava nel proprio comportamento con tono arrogante, tanto che il ddg gli notificava l'allontanamento ed egli continuava le proteste fino alla porta dello spogliatoio dell'arbitro. Al rientro delle squadre sul tdg per la disputa del 2º t., fingendo che nulla fosse successo, riprendeva il proprio posto in panchina e, quando il ddg lo invitava ad uscire, accampava la scusa di non essersi reso conto del provvedimento disciplinare.
Per tutta la durata del 2º t., dall'esterno della recinzione, continuava a protestare nei confronti del ddg, apostrofandolo, inoltre, con una serie di espressioni ingiuriose.
Al termine della gara, mentre il ddg raggiungeva il proprio spogliatoio, gli si parava davanti, continuando a reiterare le proprie proteste ed impedendo al ddg di entrare nello spogliatoio medesimo, tanto da rendere necessario l'intervento dei dirigenti della società ospitante, che lo allontanavano, consentendo all'arbitro di entrare.
Mentre il ddg si trovava sotto la doccia, lo sentiva chiaramente profferire espressioni offensive nei suoi confronti, mentre con due forti colpi sulla porta entrava nello spogliatoio del ddg medesimo, inveendo ancora contro di lui e chiedendogli a viva voce le generalità; il ddg era costretto, allora, ad uscire ancora nudo dalla doccia per invitarlo ad uscire, ma riceveva uno spintone all'altezza del petto, che non gli procurava dolore, ma lo costringeva ad arretrare di qualche passo. Il ddg, a questo punto, era costretto a spingerlo a sua volta per farlo uscire e poter chiudere la porta, ma egli con un ulteriore violento colpo, riapriva la porta, continuando nella richiesta delle generalità dell'arbitro, al fine, a suo dire, di poterlo "rovinare". Reiterava, ancora, la richiesta delle generalità del ddg ai calciatori ed ai dirigenti della società ospitante, nella falsa convinzione di una loro amicizia con l'arbitro.
I dirigenti della società ospitante lo allontanavano definitivamente ed accompagnavano, successivamente, l'arbitro al parcheggio dove si trovava la sua vettura.

 

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 ARCI PIANAZZE
A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto dal proprio dirigente responsabile.-

A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/01/2019
ANDREOLI CORRADO (ARCI PIANAZZE)
A fine gara andava incontro al ddg per impedirgli di raggiungere il proprio spogliatoio, rivolgendogli espressioni minacciose e, nel contempo, iniziava ad insultare il pubblico e a minacciarlo.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/01/2019
VICIC MIRKO (ARCI PIANAZZE)
A fine gara, mentre il ddg si dirigeva verso lo spogliatoio, protestava urlando contro di lui, bloccandolo per circa tre minuti prima che potesse rientrare nel proprio spogliatoio.

A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/04/2019 (!!!)
IERROBINO MICHELE (ARCI PIANAZZE)
Allontanato per proteste, dopo 5' minuti rientrava sul tdg, dirigendosi verso l'AA di parte avversaria, affrontandolo testa a testa e urlandogli di segnalare le rimesse laterali. A fine gara, entrava nuovamente sul tdg, prendendo per il collo il predetto AA di parte, buttandolo contro la ringhiera e colpendolo con due pugni sulla fronte.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
OSHAFI ROMEO (ARCI PIANAZZE)
A fine gara colpiva un avversario con un pugno allo stomaco, procurandogli dolore.
FERRECCIO LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)
A fine gara tirava uno schiaffo ad un dirigente avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE
CONIGLIONE MARIO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
Al termine della gara rivolgeva frasi offensive al D.G..
NAZARKO ANDRI (VALLESCRIVIA 2018)
Al termine della gara rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose ed offensive.

 

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  Scritto da La Redazione il 13/12/2018
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