Squalifiche pesantissime per due giocatori della Valletta Lagaccio

Costa molto cara la rissa al termine dell'incontro tra Via dell'Acciaio e Valletta Lagaccio, gara di Prima Categoria girone C, a due giocatori della formazione ospite: Mattia Bettinelli squalificato per quattro anni e Yuri Di Via per due. Nella stessa gara ad altri due giocatori sono state inflitte alcune giornate di squalifica.
Da segnalare anche la squalifica in Eccellenza per l'allenatore del Real Valdivara Davide Marselli, fermato per quattro turni.
Queste le motivazioni apparse sul Comunicato Ufficiale numero 56 del 20/03/2014:
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2018
BETTINELLI MATTIA (VALLETTA LAGACCIO) Espulso al 48’ del s.t. per comportamento scorretto, alla notifica del provvedimento si rivolgeva al direttore di gara con espressione ingiuriosa e gravemente minacciosa.
Al termine della gara, afferrava l'arbitro per la divisa strappandola mentre questi stava cercando di rientrare nel proprio spogliatoio, proferendo espressioni gravemente minacciose, ingiuriose ed antisportive. Tentava, inoltre, di colpire il direttore di gara con un pugno al volto senza riuscirvi grazie all'intervento dei compagni di squadra; riusciva tuttavia a scaraventarlo al suolo e a colpirlo, contestualmente, con un calcio provocandogli un forte dolore. Veniva allontanato solo grazie all'intervento dei giocatori e dirigenti. Tale sconsiderata condotta posta in essere dal calciatore, evidentemente, con la coscienza di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'arbitro è di estrema gravità e pericolosità e, per la sua modalità di esecuzione, desta particolare allarme sociale essendo contraria ai principi stessi di lealtà, correttezza e probità propri del mondo calcistico. La sanzione ritenuta equa ed appropriata è stata comminata tenendo in considerazione il comportamento di cui si è reso protagonista il giocatore con riferimento al pericoloso gesto d'impeto che, nello svolgimento materiale, risulta connotato da dolo intenzionale ed è in assoluto contrasto con il rispetto dell'integrità fisica altrui tutelato dall'ordinamento sportivo nazionale e di diretta derivazione dell'ordinamento generale dello Stato con tutte le conseguenze logico-giuridiche che ne conseguono. E' evidente, dunque, come il signor BETTINELLI abbia agito senza che vi fosse alcun rapporto di funzionalità con il giuoco, addirittura, rientrando sul terreno di gioco al termine della gara dopo la notificata espulsione.
Importante ribadire, a tal proposito, che il presupposto fondamentale dell'attività sportiva è quello dedicato alla valorizzazione dei principi di lealtà, correttezza e rispetto per la salute umana, ai quali tutti i soggetti praticanti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e, comunque riferibile all'attività sportiva in genere (amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia). Non vi è dubbio, in definitiva, dunque che il gesto, al di là delle effettive conseguenze lesive cagionate, è molto grave evidenziando una pericolosa attitudine verso inaccettabili ed incontrollabili condotte violente che l'ordinamento sportivo ripugna fermamente. Tuttavia, nella determinazione della sanzione, occorre tenere in considerazione che il predetto calciatore nelle passate stagioni sportive, disputate nei campionati Liguri, non ha mai riportato squalifiche.
SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2016
DI VIA YURI (VALLETTA LAGACCIO) Al termine della partita si avvicinava al direttore di gara in maniera aggressiva, lo colpiva con un forte calcio in prossimità del gluteo destro causandogli un forte seppur momentaneo dolore e rivolgendogli espressione gravemente ingiuriosa. La sanzione ritenuta equa ed appropriata è stata comminata tenendo in considerazione il comportamento di cui si è reso protagonista il giocatore con riferimento al gesto d'impeto che, nello svolgimento materiale, risulta connotato da dolo intenzionale ed è in assoluto contrasto con il rispetto dell'integrità fisica altrui tutelato dall'ordinamento sportivo nazionale e di diretta derivazione dell'ordinamento generale dello Stato con tutte le conseguenze logico-giuridiche che ne conseguono. Il presupposto fondamentale dell'attività sportiva è quello dedicato alla valorizzazione dei principi di lealtà, correttezza e rispetto per la salute umana, ai quali tutti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e, comunque riferibile all'attività sportiva in genere (amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia). Non vi è dubbio, in definitiva, dunque che il gesto, al di là delle effettive conseguenze lesive cagionate, è molto grave evidenziando una pericolosa attitudine verso inaccettabili ed incontrollabili condotte violente che l'ordinamento sportivo ripugna fermamente. Tuttavia, nella determinazione della sanzione, occorre tenere in considerazione in primo luogo il tipo di condotta posta in essere, con particolare riferimento alla parte del corpo attinta con la percossa, in secondo luogo l'insussistenza di comportamenti violenti o comunque tali da far emergere una personalità incline alla violenza a carico del predetto calciatore nelle passate stagioni sportive, disputate nei campionati Liguri.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
GALLITTO DANIELE (VALLETTA LAGACCIO) Espulso al 33’ del p.t. per proteste alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose. Veniva allontanato grazie all'intervento dei propri compagni e dirigenti.
SQUALIFICA PER TRE GARE
VENTURA DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.) Espulso al 48’ del s.t. per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario.
A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA 4 GARE
MARSELLI DAVIDE (REAL VALDIVARA) Allontanato al 33’ s.t. per aver protestato nei confronti dell’arbitro rivolgendogli espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose, alla notifica del provvedimento si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco, apostrofando il direttore di gara con ulteriori locuzioni offensive. Al termine della gara, si avvicinava nuovamente all’arbitro seguendolo fino alla porta del proprio spogliatoio e reiterando al suo indirizzo frasi minacciose ed altamente oltraggiose. Successivamente, entrava nello spogliatoio del direttore di gara dove proferiva nuovamente espressioni gravemente minacciose ed irriguardose. La sanzione non può essere contenuta nei minimi edittali in quanto la condotta sopra descritta, per l’offensività e la petulanza dalle quali è stata caratterizzata, ha costituito un’inaccettabile quanto plateale manifestazione di disprezzo nei confronti dell’arbitro.
Scritto da La Redazione il 20/03/2014

