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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    

Giovanissimi fB U14 qual. Girone H 2023/2024


Prima di aggiungere i marcatori assicurati che siano presenti le rose di Ligorna e di Goliardica

Ligorna Goliardica
0 : 3
 

Commento


Gara del 5/10/2019 LIGORNA 1922 - GOLIARDICAPOLIS 1993

" Visto il ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. GOLIARDICAPOLIS 1993 in data 09/10/2019,nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 2, del C.G.S. in cui, lamentando l'utilizzo da parte della Società LIGORNA 1992 del calciatore GIORGY Gabriel, nato l'11/11/2007, che, quindi non aveva compiuto il dodicesimo anno di età al momento della disputa della gara, contrariamente a quanto previsto dai regolamenti federali, chiedeva la non omologazione del risultato conseguito sul campo;

" Visto il referto arbitrale della gara in questione, da cui si evince che il calciatore di cui trattasi ha, effettivamente, preso parte alla gara stessa, subentrando ad un compagno al 15' del 2º t.;

" Visto il C.U. n.º 1 del SGS - Stagione Sportiva 2019/20 della L.N.D., il quale, al punto 2.1 ("Categoria Giovanissimi"), stabilisce che "Possono prendere parte all'attività Under 14 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 12º anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 13º. Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Giovanissimi" coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2007, dopo il compimento del 12º anno di età, limitatamente ad un numero massimo di 5 calciatori, fatto salvo quanto previsto per le società professionistiche). Tale limitazione non si applica alle società dilettantistiche e di puro settore giovanile che necessitano di un numero maggiore di calciatori della medesima annata al solo fine di completare l'organico per la partecipazione al campionato. A tal proposito le società interessate dovranno ottenere specifica autorizzazione inviando apposita richiesta prima dell'inizio del Campionato o Torneo al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per il tramite del Comitato Regionale LND di appartenenza e per conoscenza al Coordinatore Federale Regionale SGS territorialmente competente, Per ottenere tale autorizzazione la Società dovrà avere in organico (e di conseguenza far partecipare all'attività della categoria Giovanissimi) un numero minimo di 5 calciatori nati nel 2005 e/o nel 2006 .";

" Rilevato, quindi, che il calciatore in questione è nato, sì nel 2007, ma non aveva ancora compiuto i 12 anni all'atto dello svolgimento della gara di cui si discute;

" Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 67 del C.G.S., era stato stabilito che la pronuncia sulla gara in questione sarebbe stata assunta in data 16/10/2019;

" Considerato, altresì, che la Società LIGORNA 1922, nel termine previsto dall'art. 67 del C.G.S., comma 7, non ha fatto pervenire alcuna memoria o documento al riguardo;

" Visto l'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte,

salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

" Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-0

Il G.S. dispone:

" Di accogliere il ricorso in esame;

" Di infliggere la sconfitta alla Società LIGORNA, per 0-3;

" Di comminare l'inibizione fino al 31 ottobre 2019 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LIGORNA, Signor CERVONE Armando;

" Di comminare la squalifica per 1 giornata al calciatore GIORGY Gabriel della Società LIGORNA 1922;

" Di comminare l'ammenda di Euro 100 alla Società LIGORNA, a titolo di responsabilità oggettiva.

“ Di restituire il contributo versato, alla Società GOLIARDICAPOLIS 1993.