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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    

Juniores U19 Regionali Girone B 2023/2024


Prima di aggiungere i marcatori assicurati che siano presenti le rose di BargagliS.Siro e di San Gottardo

BargagliS.Siro San Gottardo
0 : 3
 

Commento


Gara del 7/10/2017 BARGAGLI SAN SIRO - SAN GOTTARDO 1995

Reclamo Unione Sportiva Don Bosco Gara: U.S. Don Bosco - GSD Bargagli San Siro del 08/10/2017 Categoria Juniores 2' livello - Gir. B

Premesso che in relazione alla gara a margine la società A.S.D. San Gottardo 1995 presentava a questo Giudice Sportivo rituale reclamo nei termini regolamentari poichè la squadra G.S.D. Bargagli San Siro avrebbe schierato "una squadra comprendente 12 giocatori nati negli anni 1997-1998... mentre il regolamento prevede il limite d'età 01.01.1999", contravvenendo, secondo la reclamante, alla norma sul punto in vigore (vedasi CU n. 1 del 04.07.2017 e successivi).

Preso atto che la società reclamata non ha presentato controdeduzioni in merito; Tenuto conto che con l'odierno reclamo la società A.S.D. San Gottardo 1995 chiede la non omologazione del risultato conseguito sul campo e la conseguente attribuzione della vittoria con il risultato di 0-3.

Ritenuto che dall'esame della documentazione ufficiale risulta che la società G.S.D. Bargagli San Siro abbia effettivamente utilizzato nel corso della gara in oggetto ben più dei 4 calciatori fuori quota previsti dalla normativa federale.

Considerato che, il summenzionato Comunicato Ufficiale n. 1 del 4.7.2017, prevede l'impiego fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota" nati dal 1 gennaio 1997 in poi, e che l'art. 17, comma 5, lett. C, del CGS, recita testualmente:"la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che... c) viola la disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque".

PQM 

Questo Giudice ACCOGLIE il reclamo presentato dalla società A.S.D. San Gottardo 1995 e, per l'effetto, ANNULLA l'omologazione del risultato di 6-4 conseguito sul campo, APPLICANDO quello di 3-0 in favore della società reclamante A.S.D. San Gottardo 1995.