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Prima di aggiungere i marcatori assicurati che siano presenti le rose di Don Bosco Sp e di Sori
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Gara: DON BOSCO SPEZIA CALCIO – SORI [terminata sul campo con il risultato di 1-1]
Questo G.S.T.:
Rilevato che dal rapporto arbitrale della gara in rubrica indicata risulta aver partecipato al giuoco il calciatore BENMOUMEN SOUHAIL riportato nella distinta calciatori della società DON BOSCO SPEZIA CALCIO con il numero otto (8);
Considerato che detto calciatore non poteva partecipare alla gara perché sottoposto a squalifica per recidiva di ammonizioni come risulta dal C.U. n° 48 del 10.05.2018 di questa Delegazione;
Visto l'art. 17, comma 5 del codice di giustizia sportiva;
DISPONE
La perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per la società DON BOSCO SPEZIA CALCIO;
L’inibizione sino al 28.05.2018 a carico del dirigente accompagnatore della società DON BOSCO SPEZIA CALCIO Sig. MENCONI Stefano.