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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    

Promozione Girone A 2023/2024


Prima di aggiungere i marcatori assicurati che siano presenti le rose di Bragno e di Loanesi

Bragno Loanesi
3 : 0
 

Commento


Gara del 13/10/2019 BRAGNO - LOANESI S.FRANCESCO

Il G.S. 

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Società BRAGNO, nel rispetto del disposto dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.,

Considerato che il ricorso è stato, poi, depositato, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

Atteso che, da quanto sopra, è emerso che la motivazione della richiesta della ricorrente di non omologare il risultato della gara è basata sulla partecipazione alla gara del calciatore della Società LOANESI SAN FRANCESCO, ANTONELLI Mirko che avrebbe ancora dovuto scontare una giornata di squalifica, ed in particolare che:

" il calciatore risulta tesserato per la Società LOANESI SAN FRANCESCO a far data dal 20.09.2019;

" il campionato di Promozione è iniziato domenica 15 settembre 2019 e la gara BRAGNO-LOANESI SAN FRANCESCO del 13.10.2019 era valida per la 5ºgiornata di andata; 

" al calciatore erano state comminate 4 giornate di squalifica a seguito di espulsione nella gara del 02.02.2019 con il RIVASAMBA HCA valida per il terzo ed ultimo turno di play off del Campionato di Promozione con pubblicazione del provvedimento sul CU 76 del 06/06/2019; 

Considerato che la Società LOANESI SAN FRANCESCO, nel termine previsto dall'art. 67 del C.G.S., comma 7,ha fatto pervenire, con mail, una memoria in cui, in via principale, sostanzialmente, eccepiva che la Società ricorrente non avesse fatto tutto il possibile per inviare loro il ricorso tramite i mezzi previsti dal CGS;

Rilevato che, peraltro,la medesima Società, sempre nella suddetta memoria richiedeva, qualora, sulla base di quanto precede, non fosse stata accolta la tesi dell'inammissibilità del ricorso,che il calciatore in oggetto non venisse squalificato, ritenendo, in base alle ricerche effettuate, avesse già scontato la squalifica comminatagli;

Ribadito quanto già stabilito da Questo GS con la propria precedente pronuncia sul caso in esame, vale a dire che "comunque, al fine di notificare il suddetto preannuncio alla Società controparte, la Società BRAGNO ha provveduto, sia ad inviare apposita mail all'indirizzo di posta lasciato dalla stessa società A.S.D. LOANESI SAN FRANCESCO nella pagina dedicata "Area società", sia ad inviare un telegramma di cui ha allegato copia della presa in carico da parte di Poste Italiane, per cui si considerano assolti gli obblighi dell'avvenuta notifica del preannuncio medesimo alla Società controparte";

Preso atto che, a seguito delle opportune verifiche nel sistema AS400, è emerso che le argomentazioni fornite dalla Società ricorrente corrispondono al vero e che il calciatore ANTONELLI Mirko ha effettivamente preso parte alla gara di cui trattasi, in veste di capitano;

Rilevato, in base a quanto sopra, che il calciatore, essendo stato tesserato solo a far data dal 20.09.2019, non poteva aver scontata la prima delle quattro giornate di squalifica, precedentemente comminategli, in occasione della prima giornata di campionato, disputatasi in data 15 settembre 2019 e che, pertanto, le giornate di squalifica medesime, avrebbero cominciato a decorrere dalla seconda giornata di campionato;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 67 del C.G.S., era stato stabilito che la pronuncia sulla gara in questione sarebbe stata assunta in data 16/10/2019;

Visto l'art. 10, comma 6, lett. a) del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria

Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 0-0;

Il G.S. Dispone

Di respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Società LOANESI SAN FRANCESCO;

Di accogliere il ricorso presentato;

Di infliggere la sconfitta alla Società LOANESI SAN FRANCESCO, per 0-3;

Di comminare l'inibizione fino al 14 novembre 2019 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LOANESI SAN FRANCESCO, Signor GRAZIANO Aldo;

Di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore ANTONELLI Mirko della Società LOANESI SAN FRANCESCO, a decorrere dall'avvenuto esaurimento delle giornate di squalifica precedentemente inflittegli;

Di comminare l'ammenda di Euro 200 alla Società LOANESI SAN FRANCESCO,a titolo di responsabilità oggettiva.

Di restituire il contributo versato alla Società BRAGNO.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione. 

Firmato: Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci