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Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI    

Garibaldina Arcola due punti di penalizzazione in classifica

La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (Presidente), dott. EUGENIO MARCENARO, geom. RENATO FERRANDO e p.i. GIOVANNI PARODI, (componenti), nella riunione dell’1.10.2013 ha deliberato:

Prot. n. 39 - (stagione 2012-13) - Procura Federale - Deferimento del calciatore Simone Galli e dei signori Lanfranco Mette, Elso Ricco, Domenico Nucera e Michele Gordesco, tesserati per l’ASD Garibaldina Arcola, per violazione dell'art. 1/1 CGS. Deferimento dell'ASD Garibaldina Arcola per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS

Con atto recante la data del 20 maggio 2013 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

Simone Galli, calciatore attualmente tesserato per la società ASD Garibaldina Arcola, per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, per aver preso parte a quattro gare del Campionato di calcio di Terza Categoria nelle file dell’anzidetta società senza averne titolo in quanto all’epoca dei fatti tesserato per altro sodalizio.

Elso Ricco, Lanfranco Mette, Domenico Nucera e Michele Gordesco, all’epoca dei fatti dirigenti della società ASD Garibaldina Arcola, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, firmatari, ciascuno, di una distinta delle quattro gare alle quali il predetto calciatore ha partecipato, di fatto dichiarandone falsamente la regolare posizione di tesseramento.

La società ASD Garibaldina Arcola per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 1 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati. 

All’odierna riunione sono presenti:

• Simone Galli, calciatore.

• Michele Gordesco, segretario dell’ASD Garibaldina Arcola (soggetto deferito).

• Giulio Tinfena, vicepresidente e rappresentante dell’ASD Garibaldina Arcola.

Non si sono costituiti, benché regolarmente avvisati, gli altri tre dirigenti deferiti; hanno depositato un’unica memoria difensiva i signori Elso Ricco e Domenico Nucera.

Prima del termine dell’istruttoria dibattimentale il calciatore Simone Galli e la società ASD Garibaldina Arcola hanno depositato istanze di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS e in proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: 

“La Commissione Disciplinare, rilevato che, prima del termine dell’istruttoria dibattimentale, il calciatore Simone Galli e la società ASD Garibaldina Arcola hanno depositato istanze di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [calciatore Simone Galli pena base sanzione della squalifica per tre giornate diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a squalifica per due giornate; società ASD Garibaldina Arcola ammenda di € 300,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad ammenda di € 200,00 e penalizzazione di punti tre diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a penalizzazione di punti due nella classifica del campionato di calcio della corrente stagione sportiva]; considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, 

                                                         P.Q.M.

la Commissione disciplinare dispone l’applicazione, a carico del calciatore Simone Galli e della società ASD Garibaldina Arcola, delle sanzioni come dianzi concordate.

dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento è continuato per i quattro dirigenti deferiti, per i quali il P.F. ha sostenuto il principio di colpevolezza con la richiesta d’irrogazione dell’inibizione temporanea per mesi uno.

La Commissione Disciplinare, presa visione della memoria difensiva depositata dai dirigenti Elso Ricco e Domenico Nucera, sentite le ragioni esposte dal dirigente Michele Gordesco, ritiene che i fatti siano provati dalla documentazione allegata all’atto di accusa perciò, respinta ogni contraria eccezione, infligge ai tre sopra menzionati e al dirigente Lanfranco Mette la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno.

Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

 
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  Scritto da La Redazione il 10/10/2013
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