Pesanti squalifiche in Seconda Categoria

Oramai non fa più notizia. I Comunicati Ufficiali del giovedì sembrano bollettini di guerra. Questa settimana squalifiche pesanti in Seconda Categoria, da Genova a Chiavari fino alla Spezia. Purtroppo da segnalare anche bruttissimi episodi nei campionati Juniores dove probabilmente iniziano ad allenarsi per quando saranno più grandi.... che tristezza.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GENOVA
gara del 29/03/2014 MIGNANEGO - ARCI PONTECARREGA CALCIO
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Premesso che dall'esame del referto di gara è risultato che alla fine della partita alcuni tifosi del Mignanego irrompevano sul terreno di giuoco e si avventavano contro il direttore di gara, tentando più volte di colpirlo con calci e pugni, senza che alcun dirigente della squadra ospitante tentasse di impedire loro l'accesso al campo o provasse ad interrompere l'aggressione.
Dopo che il Direttore di gara riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio i sopra individuati sostenitori tentavano di accedervi, colpendo con violenza sia la porta sia le finestre dello stesso, giungendo a romperne una con un pugno e rivolgendo, altresì, frasi gravemente ingiuriose ed offensive nei confronti dell'arbitro.
Per tutta la durata del tempo in cui il direttore di gara era costretto a rifugiarsi nel proprio spogliatoio diversi giocatori del Mignanego rivolgevano epiteti gravemente ingiuriosi e gravemente minacciosi.
Tale aggressione aveva il proprio termine solo a seguito dell'intervento dei carabinieri chiamati in aiuto dall'arbitro stesso.
Quando il direttore di gara riusciva finalmente a lasciare l'impianto sportivo, numerosi componenti della squadra del Mignanego che ne avevano atteso l'uscita, rivolgevano al suo indirizzo un applauso ironico oltre a numerose frasi oltraggiose e minacciose.
Non vi è dubbio che nel caso di specie si verta nell'ipotesi della responsabilità della società per fatti violenti ed ingiuriosi dei propri sostenitori avvenuti all'interno dell'impianto sportivo con conseguente pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone; d'altronde è evidente che la responsabilità dell'episodio descritto è da ascriversi a carico dei sostenitori del Mignanego e dei componenti della squadra.
P.Q.M.
Si determinano nei confronti della Società Mignanego le seguenti sanzioni:
a) Ammenda di euro 500,00 (sanzione così determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 2, 18 e 19, C.G.S.) Con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi.
b) La squalifica del campo per una gara.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA CHIAVARI
GARE DEL 29/03/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 50,00 A CIASSETTA
A fina gara, per persona non autorizzata nel recinto di gioco, che offendeva l'arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/06/2015
STARNA ROBERTO (A CIASSETTA) Al 40º del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, colpiva con uno schiaffo la nuca del direttore di gara. Successivamente, al termine della gara, insultava e minacciava gravemente l'arbitro.
SQUALIFICA PER TRE GARE
SQUERI MARCO (A CIASSETTA) Per aver reagito ad un precedente fallo, cingendo con violenza le mani al collo dell'avversario.
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA LA SPEZIA
Gara del 30/03/2014 COSTA DI LUNI MARINELLA – INTERCOMUNALE BEVERINO
Dagli atti ufficiali della gara a margine, si rileva che l'arbitro sospendeva definitivamente l'incontro al 37' minuto del primo tempo sul risultato di 2-0.
Nel referto arbitrale è precisato che alla notifica del provvedimento di espulsione di un calciatore della società A.P.D. Intercomunale Beverino, il Direttore di Gara veniva aggredito da tutti i calciatori e dall'assistente della citata società; nell'evento, il calciatore ERIGOZZI IACOPO della società A.P.D. Intercomunale Beverino lo spintonava e lo colpiva con un calcio alla schiena, procurandogli dolore.
A causa di quanto accaduto l'arbitro, non trovandosi più in condizioni idonee per proseguire la gara in considerazione dell'atteggiamento aggressivo del giocatori della società A.P.D. Intercomunale Beverino, decideva di sospenderla definitivamente.
Mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, protetto dal Capitano della squadra avversaria, veniva nuovamente colpito alla schiena dal calciatore FORMAI MATTIA della società A.P.D. Intercomunale Beverino, procurandogli dolore. Successivamente si recava presso il Pronto Soccorso del civico Ospedale di Sarzana (SP) ove veniva rilasciato certificato medico con prognosi di giorni sette.
Al riguardo, si fa presente che l'articolo numero 64 delle N.O.I.F. prevede, al punto numero 2, che l'arbitro ha il potere discrezionale di “astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che , a suo giudizio appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, degli assistenti o dei giocatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio”.
Poiché gli episodi sopra descritti sono riconducibili a quanto disposto dalla normativa sopra citata e sono altresì da attribuirsi ai tesserati della società A.P.D. Intercomunale Beverino, ne deriva che la stessa è responsabile oggettivamente per quanto accaduto.
P.Q.M.
Si dispone la perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti della società A.P.D. Intercomunale Beverino, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del C.G.S.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0–3
INTERCOMUNALE BEVERINO
vedi declaratoria
AMMENDA
Euro 100,00 INTERCOMUNALE BEVERINO
Per comportamento particolarmente aggressivo dei propri tesserati nonché insulti da parte dei propri sostenitori nei confronti del Direttore di Gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 30/06/2016
ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO) Per aver proferito frase minacciosa nei confronti del Direttore di Gara ed averlo colpito con un violento calcio alla schiena procurandogli dolore.
FORMAI MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO) Per aver colpito il Direttore di Gara con un violento calcio alla schiena, procurandogli dolore.
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
gara del 29/03/2014 DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA – BUSALLA CALCIO
Il Giudice Sportivo
- Letto il referto arbitrale nel quale risulta che al 25' del s.t., sul risultato di 1 a 2 per la società BUSALLA, il direttore di gara ha decretato la sospensione della partita a causa della mancanza del numero minimo regolamentare di calciatori a disposizione della società DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, situazione consequenziale alla condotta violenta posta in essere da alcuni tesserati della medesima società;
- Rilevato che il direttore di gara scrive negli atti ufficiali di aver subito una violenta aggressione da parte di alcuni tesserati, in particolare il signor Oliver BALLO, in seguito al provvedimento disciplinare di espulsione, adottato nei suoi confronti per aver reagito ad un fallo colpendo il giocatore avversario con una manata, ed il proprio compagno di squadra, signor Andrea BIAGINI, avrebbero spintonato l'arbitro facendolo indietreggiare sino alla rete di recinzione in prossimità della zona del calcio d'angolo; contemporaneamente sarebbero giunti i tesserati signori Dario SANTAITI, Simone PROCHILO, Gabriele GREGGIO, Mattia LIPARI e Lorenzo COMI i quali avrebbero contemporaneamente colpito, in modo violento, il direttore di gara al corpo e al volto con pugni, schiaffi e calci;
- Ritenuto che, dal referto di gara, risulta inoltre che il signor Elio GIBELLI, allenatore del DONBOSCO VALLEC. INTEMELIA, cercava di entrare nello spogliatoio dell'arbitro senza averne il consenso e che mentre il medesimo arbitro lasciava l'impianto sportivo il signor Dario SANTAITI gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose;
- Considerato che, questo giudice deve adottare le proprie decisioni in assenza di contraddittorio e unicamente sulla base del referto arbitrale che ha fede privilegiata;
- Rilevato che le sconsiderate condotte sopra descritte destano particolare allarme sociale nel mondo calcistico per la modalità di esecuzione, tale da porre in pericolo l'incolumità fisica altrui, nonché per il numero di soggetti coinvolti; emerge infatti uno stato di tensione che esula dal mondo sportivo ove presupposto fondamentale è costituito dalla valorizzazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali tutti i soggetti praticanti si devono ispirare in ogni rapporto di natura agonistica e, comunque riferibile all'attività sportiva in genere amatoriale, dilettantistica o professionistica che sia). Non vi è dubbio, in definitiva, dunque che le condotte poste in essere in occasione della gara a margine, al di là delle effettive conseguenze lesive cagionate, siano molto gravi ed evidenzino una pericolosa attitudine verso inaccettabili ed incontrollabili comportamenti violenti che l'ordinamento sportivo ripugna fermamente;
- Ritenuto che, tali condotte pur violente, riprovevoli e contrarie ai principi sportivi del gioco del calcio in ogni caso, non hanno comportato conseguenze lesive anche grazie all'intervento dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria, i quali a fatica riuscivano a interrompere l'aggressione;
- Considerato che, ai fini della quantificazione delle sanzioni, occorre valutare sia ogni condotta riconducibile al singolo tesserato sia le conseguenze della condotta stessa; ciò premesso, delibera di infliggere:
- alla Società DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- Oliver BALLO, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara e di condotta gravemente antisportiva, la squalifica sino al 13 luglio 2014;
- Andrea BIAGINI, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, la squalifica sino al 30 giugno 2014;
- Dario SANTAITI, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta, ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara, squalifica sino al 3 luglio 2015;
- Simone PROCHILO, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, squalifica sino al 31 dicembre 2014;
- Gabriele GREGGIO, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, squalifica sino al 31 dicembre 2014;
- Mattia LIPARI, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, squalifica sino al 31 dicembre 2014;
- Lorenzo COMI, DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, per condotta violenta nei confronti del direttore di gara, squalifica sino al 31 dicembre 2014;
- Elio GIBELLI, allenatore del DONBOSCO VALLECROSIA INTEMELIA, ammonizione.
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
Gara del 29/03/2014 FULGOR 1909 - SAN CIPRIANO
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Premesso che dal referto di gara risulta che a fine partita numerosi calciatori di entrambe le squadre non compiutamente identificati si colpivano reciprocamente con calci e pugni all'interno del recinto degli spogliatoi.
Approfittando della situazione e della mancanza di misure di sicurezza alcuni tifosi della società Fulgor 1909 entravano nel recinto degli spogliatoi e partecipavano alla rissa.
Uno dei predetti tifosi colpiva il direttore di gara con uno schiaffo al volto, senza tuttavia provocare danni.
La rissa si placava solo in seguito all'intervento delle forze dell'ordine chiamate da un dirigente della squadra ospitata.
P.Q.M.
Si determina nei confronti della Società Fulgor 1909
a) l’ Ammenda di euro 250,00 (sanzione così determinata ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 2, 18 e 19, C.G.S.)
Si determina nei confronti della Società San Cipriano
a) l’ Ammenda di euro 100,00 (sanzione così determinata ai sensi del combinato dispostodegli artt. 14, comma 2, 18 e 19, C.G.S.)
Scritto da La Redazione il 04/04/2014

