Giovanissimi: mano pesante del Giudice nei confronti del Bogliasco
Intemperanze di genitori-tifosi punite con 650 euro di multa alla società

Cercando di evitare ogni commento personale, visti i precedenti con altre società, ci limitiamo a pubblicare un estratto dal CU 43 del Comitato Regionale Liguria a riguardo della gara tra Bogliasco e Ruentes, valevole per il campionato Giovanissimi Regionali, leva 2001.
L'unica cosa che possiamo aggiungere è che ci hanno parlato di un arbitraggio non all'altezza ma la reazione ci pare eccessiva, a tutti i livelli calcistici e soprattutto in un incontro di ragazzi di 13-14 anni.
La severità del Giudice è più che plausibile: anche se 650 euro di multa non si vedono spesso, meno che mai in questi tornei. Pagherà la società o pagheranno, come sarebbe giusto, i genitori colpevoli ?
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/01/2016 BOGLIASCO - RUENTES 2010
Il G.S.
rilevato che, dal referto arbitrale, emerge come nel corso della gara numerosi sostenitori della società BOGLIASCO abbiano reiteratamente apostrofato il direttore di gara con espressioni gravemente ingiuriose e minacciose;
rilevato che, nel referto di gara, l'arbitro ha menzionato altresì l'indebito ingresso nella zona degli spogliatoi, al termine della gara, di alcuni sostenitori del sodalizio ospitante i quali gli rivolgevano, in tale occorso, diverse
espressioni ingiuriose e minacciose;
rilevato inoltre che, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, alcuni dei sopraccitati sostenitori aggredivano fisicamente il direttore di gara, attingendolo al corpo con una spinta e con diversi calci ad una gamba, provocando al direttore di gara un forte dolore;
rilevato che, successivamente alle condotte di cui sopra, un sostenitore della squadra ospitante scagliava una borsa da calcio contro il parabrezza del veicolo condotto dall'arbitro, al fine di impedirgli di allontanarsi dall'impianto sportivo;
rilevato infine che, sempre dal referto arbitrale risulta che la società BOGLIASCO ha ritardato la consegna della propria distinta determinando un ritardo nell'inizio della gara;
ritenuto che le condotte in argomento debbano essere sanzionate a mente dell'art. 18 co. 1 lett. b) e c) C.G.S. in quanto perpetrate in area ad accesso riservato e nei confronti del direttore di gara;
ciò premesso e ritenuto, delibera di infliggere alla società BOGLIASCO le seguenti sanzioni:
- ammenda € 650,00;
- diffida per l'applicazione di più grave sanzione al ripetersi di simili comportamenti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA'
AMMENDA
Euro 650,00 BOGLIASCO
V.D.G.
Euro 50,00 BOGLIASCO
Per aver determinato un ritardo all'inizio della gara.
Euro 50,00 RUENTES 2010
Per aver determinato un ritardo nell'inizio della gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/02/2016
DASCANIO ANTONIO (BOGLIASCO) Allontanato.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA 4 GARE
MURTAS MAURIZIO (BOGLIASCO)
Allontanato al 23º del p.t. per proteste, dopo essersi allontanato dal t.d.g.,sedendo sugli spalti, rivolgeva diverse espressioni gravemente ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro. Al termine della gara, nella zona degli spogliatoi, reiterava ulteriori proteste nei confronti del Direttore di gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CAMPEGGI NICOLO (BOGLIASCO)
Espulso al 22º del s.t. per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'Arbitro espressioni gravemente irriguardose.
Scritto da La Redazione il 04/02/2016

