Weekend da bollino rosso nel girone B di Juniores Secondo Livello
Un weekend davvero delirante su un paio di campi genovesi nella categoria Juniores Secondo Livello. Due gare finiscono in rissa. Sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione per tutte e quattro le società: Praese, Little Club, Vallestura e Sampierdarenese.
Di seguito potete leggere i resoconti apparsi sul Comunicato Ufficiale.
Gara PRAESE 1945 - LITTLE CLUB G.MORA
Al 40' del s.t. sul risultato di 2 - 1 a favore della società Praese 1945, a seguito di un fallo subito da un giocatore della società Little Club G.Mora scoppiava una rissa generale che vedeva coinvolti anche alcuni componenti delle panchine che abbandonavano la loro posizione e raggiungevano i due giocatori in campo.
In tale occasione il n.13 della società Little Club G.Mora colpiva con un pugno in faccia un avversario, provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e veniva espulso.
Il n. 3 della società Praese 1945, in seguito, colpiva con alcuni calci le gambe dei giocatori avversari e veniva, a sua volta, per questo, espulso dall'arbitro.
Alla notifica del provvedimento di espulsione il n.3 della società Praese 1945 cercava di aggredire il n.13 della società Little Club G.Mora il quale scappava abbandonando il terreno di gioco e cercando rifugio nel proprio spogliatoio, venendo inseguito da numerosi altri giocatori.
Il direttore di gara, a questo punto, decretava la sospensione anticipata della gara non sussistendo più le condizioni per condurla a termine.
Dopo la fine della gara, i componenti della squadra ospite provocavano danni al boiler dell'acqua presente nello spogliatoio loro assegnato
PQM
Questo Giudice Sportivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, cc. 1 e 2 e 18, c. 1, lett. g), CGS, delibera di comminare ad entrambe le società la perdita della gara con il risultato di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica.
In considerazione della gravità dell'episodio di violenza e del considerevole numero di giocatori coinvolti, oltreché della mancanza di qualsiasi intervento da parte della dirigenza volto a sedare la rissa, si delibera, altresì, di comminare alla società Little Club G.Mora una ammenda di euro 200,00 e alla società Praese 1945 una ammenda di euro 100,00, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, c. 1, lett. b), CGS.
Gara VALLESTURA CALCIO - SAMPIERDARENESE
Premesso che al 43' del s.t. sul risultato di 1 - 0 a favore della società Vallestura Calcio, a seguito di un fallo di gioco alcuni dirigenti e calciatori di entrambe le squadre presenti nelle panchine abbandonavamo la loro posizione ed entravano sul terreno di gioco dando origine ad un parapiglia; nel contempo due calciatori della società Vallestura Calcio, precedentemente espulsi, rientravano, senza essere autorizzati, sul terreno di gioco. Approfittando della confusione che si era creata, tre tifosi della società Vallestura Calcio entravano in campo a causa di un cancelletto che non era stato chiuso e uno dei predetti veniva in contatto con dirigenti e calciatori della società avversaria. Solo dopo alcuni minuti e con l'ausilio della società Sampierdarenese venivano allontanati dal campo i soggetti non autorizzati a restarci; a quel punto, i sostenitori della società Vallestura Calcio iniziavano a lanciare sul terreno di gioco oggetti contundenti uno dei quali colpiva il direttore di gara ad un ginocchio procurandogli dolore.
Essendo il cancelletto di cui sopra rimasto aperto i tifosi precedentemente entrati in campo continuavano a stazionare nella zona antistante gli spogliatoi; il lancio di oggetti non cessava e gli occupanti di entrambe le panchine restavano sul terreno di gioco e, pertanto, contribuivano a far venir meno le condizioni di sicurezza e oggettive tali da consentire la prosecuzione della gara.
PQM
Questo Giudice Sportivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, cc. 1 e 2 e 18, c. 1, lett. g), CGS, delibera di comminare ad entrambe le società la perdita della gara con il risultato di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica.
In considerazione del considerevole numero di giocatori coinvolti, si delibera, altresì, di comminare alla società Sampierdarenese una ammenda di euro 50,00 e, in considerazione della mancanza di qualsiasi intervento da parte della dirigenza volto a sedare la rissa, alla società Vallestura Calcio una ammenda di euro 200,00, in ossequio a quanto previsto dall'art. 18, c. 1, lett. b), CGS.