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Edizione provinciale di Genova


Juniores: accolto il reclamo della Sampierdarenese

La Corte Sportiva d'Appello scagiona i Lupi. Restituito il punto di penalizzazione e vittoria 3-0 a tavolino

Corte Sportiva d’Appello
La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 28 novembre 2018 ha deliberato:
Prot. N. 23 CS – Reclamo presentato da ASD SAMPIERDARENESE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 25 del 15 novembre 2018.

Gara: VALLESTURA CALCIO – SAMPIERDARENESE (Juniores U19 II Liv.) del 11 novembre 2018

Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della perdita della gara, della penalizzazione di un punto in classifica ad entrambe le squadre, per aver determinato la sospensione della gara stessa al 43’ s.t., essendo venute meno le condizioni di sicurezza e oggettive tali da consentirne la prosecuzione.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la sola società Sampierdarenese, la quale ha contestato non tanto la ricostruzione dei fatti, quanto le determinazioni assunte dal Primo Giudice, atteso che – ad avviso della reclamante – dal referto di gara emergerebbe come “i tesserati della Sampierdarenese si siano comportati nel modo migliore possibile rispetto a condizioni obiettivamente inaccettabili per una partita di calcio”.
Per quanto attiene la materialità degli accadimenti, è pacifico che, al 40’ s.t. a seguito di un normale contrasto di giuoco due calciatori appartenenti ai due sodalizi in parola abbiano incominciato a spintonarsi vicendevolmente. Da tale occorso scaturiva una contesa con passaggio alle vie di fatto tra calciatori e tesserati di ambedue le squadre.
Successivamente:
due componenti della società Vallestura Calcio, precedentemente espulsi, entravano indebitamente sul t.d.g. “creando confusione”;
“tre tifosi riconducibili alla società Vallestura Calcio entravano all’interno del recinto di giuoco” e “uno di essi invadeva altresì il terreno di giuoco e raggiungeva dirigenti e calciatori della società Sampierdarenese spintonandoli ed insultandoli”;
“i sostenitori della società Vallestura Calcio iniziavano a lanciare sul terreno di giuoco diversi oggetti contundenti”, in particolare lattine, una delle quali attingeva l’arbitro ad un ginocchio provocandogli momentaneo dolore.
Risulta, altresì, che l’arbitro fosse riuscito ad allontanare i due calciatori del Vallestura Calcio indebitamente entrati sul t.d.g. ed uno dei tre tifosi invasori di campo grazie al solo aiuto dei dirigenti della società Sampierdarenese.
In merito alle cause della sospensione, il direttore di gara indica in referto di essersi determinato a terminare anticipatamente la partita sia per “invasione di campo” sia per “lancio di oggetti sul t.d.g.”; circostanze, queste, che stando al contenuto degli atti ufficiali sono interamente addebitabili alla società Vallestura Calcio.
Più precisamente, è pacifico che gli unici soggetti a fare indebito ingresso sul t.d.g. fossero riconducibili al predetto sodalizio, trattandosi di:
due giocatori precedentemente espulsi;
tre sostenitori che l’arbitro definisce esplicitamente come “riconducibili alla società Vallestura”.
E’, altresì, pacifico che il lancio di oggetti provenisse sempre dai tifosi della sullodata società, essendo stati i responsabili puntualmente individuati dal direttore di gara.
Stando al contenuto del referto arbitrale, inoltre, è possibile affermare che il “parapiglia” creatosi tra i tesserati di ambedue le squadre non abbia avuto efficienza causale nella determinazione assunta dal direttore di gara, atteso che il pericolo per l’incolumità propria e dei giocatori è stato individuato nelle sopraccitate condotte e non nella contesa scaturita tra i tesserati, successivamente sedata.
Sul punto, peraltro, non possono essere apprezzate le deduzioni scritte fatte pervenire dalla società Vallestura Calcio, finalizzare a ridimensionare l’accaduto.
E’ noto, infatti, che il referto arbitrale costituisca fonte di prova privilegiata nel procedimento sportivo e che la decisioni degli Organi di giustizia sportiva debbano essere fondate in base a quanto emerge dagli atti ufficiali.
Dal referto di gara, in particolare, non emerge che:
i due calciatori espulsi fossero intervenuti “con il solo intento di dividere i contendenti”, atteso che l’arbitro ha riferito che i medesimi con il loro ingresso abbiano solo contribuito a creare maggior confusione;
“i genitori scesi dalle tribune” fossero intervenuti con i medesimi intenti, constando al contrario che uno di essi abbia ingiuriato ed attinto con spinte alcuni dirigenti e calciatori della Sampierdarenese;
fosse stata lanciata dagli spalti una sola lattina, in quanto nel referto arbitrale consta un esplicito riferimento a “diversi oggetti contundenti (in particolare lattine)”.
In buona sostanza, dagli atti ufficiali emerge con assoluta chiarezza come i comportamenti che hanno indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara fossero integralmente addebitabili alla società Vallestura Calcio e non anche alla società Sampierdarenese; ragione per cui devono essere annullate le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica.
Deve, al contrario, essere confermata la sanzione pecuniaria per il comportamento tenuto dai tesserati della Sampierdarenese.
Il contegno tenuto dagli stessi, infatti, seppur non avente efficienza causale nella sospensione della gara, è comunque inaccettabile, essendosi i tesserati resi responsabili – unitamente a quelli del Vallestura Calcio – di una contesa con passaggio alle vie di fatto sul terreno di giuoco.
La misura della sanzione appare equa, tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti della Sampierdarenese al fine di riportare la situazione alla normalità, avendo gli stessi allontanato dal t.d.g. alcuni dei soggetti che vi avevano fatto indebito ingresso.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Sampierdarenese delibera di annullare le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione in classifica, confermando nel resto l’impugnato provvedimento.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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  Scritto da La Redazione il 29/11/2018
 

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