Juniores: restituito il punto di penalizzazione a Praese e Little Club
La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Rag. Marco ROVELLA, geom. Renato FERRANDO e p.i. Giovanni Parodi (componenti), con l’assistenza dell’ing. Roberto Lazzarino, rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 4 dicembre 2018 ha deliberato:
Prot. N. 20 CS – Reclamo presentato da ASD PRAESE 1945 e LITTLE CLUB G. MORA, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova pubblicato con C.U. n. 25 del 15 novembre 2018 relativo alla gara: ASD Praese – Little Club G. Mora del 10 novembre 2018.
Le società PRAESE 1945 e LITTLE CLUB G. MORA hanno proposto rituale reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in epigrafe.
Con la gravata sentenza, il Primo Giudice aveva inflitto le sanzioni della perdita della gara, della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda ad ambedue i sodalizi, in quanto ritenuti entrambi responsabili in merito alla sospensione della gara deliberata dall’arbitro al 40’ s.t..
Tale determinazione, in particolare, era dovuta alla scaturigine di una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto tra i tesserati delle due società; contesa nell’ambito della quale venivano perpetrate anche condotte gravemente violente da parte dei tesserati delle due squadre in danno reciproco gli uni nei confronti degli altri.
Entrambe le ricorrenti hanno contestato la decisione arbitrale, asserendo nei rispettivi gravami che, contrariamente a quanto affermato dal direttore di gara, sussistevano le condizioni per concludere regolarmente l’incontro.
Sul punto, è stato escusso l’arbitro il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto ed ha ribadito che, successivamente al verificarsi dei fatti violenti di cui sopra, era venuta meno la possibilità di portare a conclusione la gara, constando un concreto pericolo per l’incolumità fisica propria o dei tesserati dei due sodalizi.
Come è noto, la valutazione circa la possibilità di incominciare ovvero di continuare una gara e la sussistenza delle relative condizioni, è demandata esclusivamente al sindacato dell’arbitro, il quale ha l’unico onere di motivare adeguatamente il proprio convincimento.
Nel caso di specie, è pacifico che si fosse verificata una rissa tra i componenti di ambedue le squadre e che, in tale occorso, si fossero verificate condotte violente di spiccata gravità; ciò per cui la decisione dell’arbitro appare ineccepibile.
Lo stesso direttore di gara ha, altresì, riportato la correttezza del comportamento tenuto dai dirigenti e dal pubblico.
In virtù di tale circostanza, Questa Corte ritiene di poter eliminare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica inflitta dal Primo Giudice, in applicazione dell’art. 17 co.1 III periodo del C.G.S., potendosi irrogare nell’ipotesi in parola la sola pena dell’ammenda.
Per tali ragioni la Corte Sportiva d’Appello, Secondo Collegio, in parziale accoglimento dei reclami presentati dalle società PRAESE e LITTLE CLUB G. MORA delibera di eliminare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica inflitta ad entrambe le squadre. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto, alle ricorrenti.