Allievi Regionali: punizione esemplare dopo la "battaglia di Beverino"

Il Giudice Sportivo va giù pesante, giustamente, in seguito alla rissa scaturita domenica scorsa durante la gara tra Valdivara e Athletic, campionato regionale Allievi 2001. Partita persa 0-3 a tavolino ed un punto di penalizzazione in classifica ad entrambe le squadre, tre calciatori squalificati per il Valdivara, allenatore ed otto giocatori dell'Athletic.
Se non è record, poco ci manca.
Di seguito il Comunicato Ufficiale che spiega in maniera chiara l'accadimento dei fatti deliranti.
Il G.S.
premesso che la gara in epigrafe è stata sospesa al 46 s.t. in quanto la società ATHLETIC CLUB LIBERI veniva a trovarsi con un numero di giocatori sul campo inferiore al minimo consentito per la prosecuzione della partita;
che, in particolare, come consta dal referto arbitrale e dal relativo supplemento, al 46 s.t. il calciatore della società VALDIVARA 5 TERRE, Marco ROSSI, colpiva volontariamente con un calcio in faccia un avversario già a terra per un precedente scontro fortuito provocando dolore al suddetto giocatore;
che, successivamente, lo stesso Marco ROSSI scagliava una violenta pallonata verso un altro giocatore della società avversaria, con l’intento di colpirlo, ed attingeva fortuitamente al volto il direttore di gara, provocandogli dolore;
che tali condotte costituivano la scaturigine di una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto alla quale prendevano parte diversi giocatori di entrambe le squadre;
che il direttore di gara non espelleva tutti i partecipanti alla rissa, ma solo coloro i quali erano stati da lui riconosciuti nitidamente;
che, a seguito di tali provvedimenti disciplinari, la società ATHLETIC CLUB LIBERI non possedeva più il numero minimo di giocatori necessari per la prosecuzione della gara;
che, pertanto, sussiste senza dubbio una responsabilità della predetta società, ai sensi degli artt. 1 bis, 4 e 17 C.G.S.;
che, in precisione, la partecipazione di diversi propri tesserati ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto ed il successivo venir meno del numero legale dei giocatori in campo, è circostanza tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara, con conseguente necessità di applicare alla società ATHLETIC CLUB LIBERI le sanzioni di cui all art. 17 co. 1 C.G.S.;
che, peraltro, va ricordato come la rissa in argomento fosse stata causata dalla condotta gravemente violenta posta in essere da un calciatore della società VALDIVARA 5 TERRE nei confronti di un avversario e dal successivo di attingere con una violenta pallonata un altro calciatore del medesimo sodalizio;
che, inoltre, alla contesa generatasi sul t.d.g. prendevano parte diversi tesserati della società VALDIVARA 5 TERRE;
che anche tale condotta ha indubbiamente influito sul regolare svolgimento della gara, determinandone la sospensione;
che, ai sensi dell’art. 17 co. 2 C.G.S, la punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe;
che, nel caso di specie, si ritiene che la responsabilità per i fatti in narrativa debba essere ascritta ad entrambi i sodalizi;
che, più in particolare, la società VALDIVARA 5 TERRE deve essere ritenuta responsabile della causazione della violenta contesa verificatasi sul t.d.g., stanti le gravi e violente condotte poste in essere dal proprio calciatore, Marco ROSSI, nonché responsabile della partecipazione alla rissa medesima di diversi propri tesserati;
che, parimenti, la società ATHLETIC CLUB LIBERI deve essere a sua volta ritenuta responsabile per essere venuto meno il numero minimo di calciatori presenti sul campo a seguito dei provvedimenti disciplinari deliberati dall’arbitro nei confronti di alcuni propri tesserati identificati quali partecipanti alla rissa in argomento;
che dal referto arbitrale e dal relativo supplemento risulta, altresì,che la società ospitante non avesse provveduto alla chiusura dell’area degli spogliatoi, la quale era liberamente accessibile, e che i sostenitori del predetto sodalizio avessero rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara.
Ciò premesso e ritenuto, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni nei confronti della società VALDIVARA 5 TERRE:
perdita della gara con il risultato di 0-3;
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica;
ammenda pari ad € 400,00.
Delibera, altresì, l’inflizione delle seguenti sanzioni nei confronti della società ATHLETIC CLUB LIBERI:
perdita della gara con il risultato di 0-3;
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica;
ammenda pari ad € 300,00.
Di seguito i provvedimenti relativi ai tesserati
VALDIVARA 5 TERRE
Marco ROSSI (calciatore): squalifica fino al 15 febbraio 2018
Al 46’ s.t. attingeva volontariamente con un calcio al volto, provocandogli dolore, un calciatore della società avversaria il quale, nell’occorso, si trovava a terra a seguito di un precedente scontro di giuoco. Successivamente, cercava di colpire un altro giocatore della società avversaria con una violenta pallonata, attingendo fortuitamente il direttore di gara al volto, procurandogli dolore.
Tale condotta deve essere considerata gravemente violenta per la pericolosità del gesto e la gratuità dell’aggressione, posta in essere nei confronti di un avversario giacente a terra ed indirizzata verso una parte del corpo particolarmente vulnerabile. I comportamenti di cui sopra, inoltre, costituivano la scaturigine di una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto tra i giocatori di ambedue le squadre.
Fabio BELATTI (calciatore): 3 gare
Al 46 s.t. prendeva parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto con altri calciatori della società avversaria.
Leonardo CAMMARERI (calciatore): 3 gare
Al 46 s.t. prendeva parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto con altri calciatori della società avversaria.
ATHLETIC CLUB LIBERI
Michele FABIANI (allenatore): 2 gare
Gabriele ALOCCI (calciatore): 1 gara
Leonardo SIGILLO (calciatore): 2 gare
Davide CONIGLIARO (calciatore): 3 gare.
Al 46 s.t. prendeva parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto con altri calciatori della società avversaria.
Luca OTTONELLI (calciatore): 3 gare
Al 46 s.t. prendeva parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto con altri calciatori della società avversaria.
Matteo TURINESE (calciatore): 3 gare
Al 46 s.t. prendeva parte ad una violenta contesa con passaggio alle vie di fatto con altri calciatori della società avversaria.
Erik SCIMONE (calciatore): 2 gare
Al termine della gara, teneva indebita interlocuzione con i sostenitori della società ospitante, rivolgendo loro espressioni ingiuriose.
Lorenzo PRADOVERA (calciatore) 2 gare
Al termine della gara, teneva indebita interlocuzione con i sostenitori della società ospitante, rivolgendo loro espressioni ingiuriose.
Matteo ZAZZERI (calciatore): 2 gare
Al termine della gara, teneva indebita interlocuzione con i sostenitori della società ospitante, rivolgendo loro espressioni ingiuriose.
