Ennesima follia in una partita giovanile
Le parole non servono. Ci limitiano a pubblicare l'estratto del CU di ieri sull'episodio. Un'ulteriore aggiunta, che cambia poco ma rende la cosa ancora più allucinante, è che la gara era sul risultato di 3-0 per il Vado a meno di dieci minuti dal triplice fischio.
Gara del 10/12/2017 VADO - IMPERIA [Campionato Regionale Allievi]
Il G.S.
premesso che al 32' s.t. della gara in epigrafe, a seguito di uno scontro di giuoco, il direttore di gara assegnava un calcio di punizione in favore della società IMPERIA ed ammoniva, contestualmente, il calciatore responsabile dell'azione fallosa;
che, a seguito di tale decisione, alcuni giocatori della società IMPERIA si avvicinavano all'arbitro per rivolgergli diverse proteste, richiedendo l'espulsione del calciatore della società ospitante;
che, in tale contesto, l'arbitro veniva avvicinato dal Signor Giovanni PELLEGRINO, dirigente della società IMPERIA, il quale - anziché cercare di allontanare i tesserati della propria squadra dalla persona del direttore di gara - lo attingeva con una violenta spinta al corpo, provocandogli dolore;
che, successivamente, il predetto dirigente seguitava nell'aggressione afferrando e stringendo con forza il collo del direttore di gara, provocandogli un intenso dolore fisico;
che, dopo aver allentato la presa sull'arbitro, il Signor PELLEGRINO lo attingeva ulteriormente al corpo con un'altra spinta piuttosto violenta;
che tale condotta cessava solo grazie all'intervento di alcuni calciatori della società IMPERIA i quali allontanavano il dirigente dalla persona dell'arbitro;
che, a seguito dell'aggressione subita, il direttore di gara lamentava un forte dolore nelle parti del corpo attinte, nonché un pesante senso di vertigine;
che l'arbitro ha, altresì, rappresentato in referto di aver provato un notevole timore per la salvaguardia della propria integrità fisica, vulnerata e messa a repentaglio dalla condotta del dirigente;
che, in tale situazione, il direttore di gara ha ritenuto di non essere più nelle condizioni psico-fisiche adeguate per continuare a dirigere la gara e ne ha, conseguentemente, decretato la definitiva sospensione;
che, temendo per la propria incolumità, l'arbitro ha chiamato i Carabinieri della Stazione di Vado Ligure, i quali giungevano sul posto e verbalizzavano l'accaduto;
che, dopo essersi allontanato dall'impianto sportivo, il direttore di gara, percependo ancora dolore al collo ed al petto per i colpi ricevuti durante l'aggressione in sui danno si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savona laddove gli veniva diagnosticata una prognosi di giorni otto;
che il contegno del Signor PELLEGRINO va senz'altro inquadrata nel disposto di cui agli artt. 12 co. 5 e 19 co. 4 lett. D) C.G.S., consistendo in una condotta violenta posta in essere direttamente dal soggetto tesserato nei confronti del direttore di gara;
che tale condotta ha, altresì, determinato la sospensione definitiva della gara ed ha influito, pertanto, sul regolare svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 17 co. 1 C.G.S.;
che, infatti, l'arbitro ha sospeso la gara solo in quanto messo in condizione di non poter più svolgere serenamente il proprio ministero dal contegno aggressivo e violento perpetrato in suo danno dal Signor PELLEGRINO;
che tale aggressione barbara e gratuita deve ritenersi inaccettabile su un campo di giuoco, in particolar modo nell'ambito di una competizione giovanile nella quale i soggetti adulti dovrebbero costituire esempio per i più giovani; che, in particolare, deve ritenersi contegno gravemente violento l'aver afferrato per il collo il direttore di gara, stringendolo con forza tale da provocare uno stato di forte vertigine;
che la condotta posta in essere dal Signor PELLEGRINO determinava sia conseguenze lesive sia conseguenze dolorose in capo all'arbitro il quale doveva ricevere cure presso il più vicino Nosocomio;
che l'aggressione patita determinava, altresì, in capo al direttore uno stato di comprensibile timore per la propria integrità fisica;
che il contegno del dirigente è stato, pertanto, l'unica causa efficiente della sospensione della gara.
Ciò premesso e ritenuto, delibera l'inflizione delle seguenti sanzioni nei confronti della società IMPERIA:
- Perdita della gara con il risultato di 0-3
- Penalizzazione punti 1 (uno) in classifica;
- Ammenda pari ad € 600,00, la quale deve intendersi inflitta sia per il comportamento del dirigente sia per quello dei propri sostenitori i quali, per tutta la durata della gara rivolgevano espressioni minacciose e gravemente ingiuriose all'arbitro, con diffida per l'applicazione di più grave sanzione al reiterarsi di simili condotte.
Giovanni PELLEGRINO (dirigente): inibizione fino al 26 dicembre 2019
Adriano PISANO (allenatore): 3 gare
Allontanato al 15' s.t. per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose all'indirizzo dell'arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare si posizionava al di fuori del recinto di giuoco e reiterava ulteriori locuzioni altamente offensive.